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Ambito di validità
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto e fornitura (di seguito denominate "CGC") definiscono i diritti e i doveri che sussistono tra PM-International SA (Suisse) (di seguito denominata "PM") e il singolo collaboratore in regime di libera professione (di seguito denominato "collaboratore").
1.2 PM concede al collaboratore il diritto non esclusivo di acquistare da PM prodotti per il proprio consumo e la vendita in nome e per conto proprio sul territorio svizzero, di promuovere la vendita dei prodotti PM e di agire come sponsor nell'ambito del modello commerciale della PM.
1.3 Le presenti CGC, la domanda di accesso alla collaborazione, il piano di marketing della PM così come tutti gli ulteriori documenti indicati dalla PM sono parte integrante di ogni rapporto di collaborazione e costituiscono nella loro completezza l'accordo tra PM e collaboratore.
Inizio e durata della collaborazione
2.1 La venuta in essere della collaborazione presuppone una richiesta formulata in modo completo e leggibile da parte di un collaboratore in possesso di capacità negoziale e domiciliato in Svizzera; la collaborazione è da considerarsi validamente stipulata a tutti gli effetti di legge non appena la richiesta è stata accettata dalla PM. La PM informerà senza indugio per iscritto il collaboratore dell’accettazione della sua richiesta.
2.2 Possono diventare collaboratori sia le persone fisiche e le associazioni tra le stesse che le persone giuridiche. Nella domanda di collaborazione si dovrà inoltre indicare come persona responsabile, oltre al richiedente, quella che dirige la società di persone o la persona giuridica da registrare come collaboratore e che direttamente o indirettamente la controlla; devono altresì essere registrati tutti gli altri soci (compresi quelli occulti) e tutte le persone che direttamente o indirettamente assumono una partecipazione nella persona giuridica; i successivi articoli valgono analogamente per il responsabile della società di persone o della persona giuridica registrata.
2.3 Il collaboratore ha la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della sua richiesta, di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta alla PM senza doverne addurre la motivazione. In seguito a recesso egli potrà restituire entro 14 giorni tutti i prodotti della PM acquistati in veste di collaboratore e la PM provvederà al rimborso completo delle somme per essi versate.
2.4 La collaborazione è a tempo indeterminato.
Posizione giuridica del collaborator
3.1 Il collaboratore è un imprenditore autonomo. Non è né impiegato né rappresentante della PM e quindi deve evitare di dare l'impressione di essere un impiegato della PM o avere titolo a fornire informazioni per conto della stessa.
3.2 Il collaboratore non è vincolato per quanto riguarda l'espletamento della sua attività e stabilisce liberamente luogo, modalità, tempi ed entità della stessa, in completa autonomia e in assenza di direttive da parte della PM. Il collaboratore deve fare fronte personalmente a tutte le spese inerenti alla propria attività. In qualità d’imprenditore è tenuto ad adempiere in prima persona agli obblighi di legge (qualsiasi iscrizione e concessione, imposta sui redditi, imposta sul valore aggiunto, obblighi di natura previdenziale e derivanti dal diritto alla concorrenza ecc.) che scaturiscono dalla sua attività e a manlevare la PM da eventuali pretese di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione alla stessa.
Diritti e doveri del collaborator
4.1 Il collaboratore ordina e acquista i prodotti della PM esclusivamente e direttamente dalla PM e rivende i prodotti della PM in nome e per conto proprio al consumatore finale. Il collaboratore definisce il prezzo di vendita al consumatore.
4.2 Inoltre il collaboratore è autorizzato a sponsorizzare nuovi collaboratori sia in Svizzera, sia all'estero. In qualità di sponsor il collaboratore è tenuto a fornire formazione, assistenza e supporto ai propri collaboratori downline nella loro attività commerciale. Per quanto riguarda la sponsorizzazione di collaboratori in uno stato estero valgono inoltre le leggi locali nonché le Condizioni generali di contratto delle singole filiali PM.
4.3 Il collaboratore vende i prodotti della PM ai clienti finali esclusivamente tramite contatto diretto. Non è ammesso vendere sul mercato svizzero prodotti PM non abilitati per detto mercato. La commercializzazione tramite negozi al dettaglio di qualunque natura, nei mercati, nelle aste in internet e mediante iniziative di vendita similari non possono essere considerati metodi di vendita diretti. La vendita diretta alle fiere necessita di previa autorizzazione scritta da parte della PM.
4.4 Il collaboratore decide liberamente se e in che quantità ordinare prodotti della PM. Non esiste alcun quantitativo minimo obbligatorio. Non è consentito al collaboratore, allo scopo di ottimizzare o manipolare il piano dei compensi, tenere merce a magazzino in quantitativi elevati. Eventuali eccezioni motivate necessitano di previa autorizzazione della PM.
4.5 Qualora il consumatore, in forza della garanzia di soddisfazione concessa dalla PM, restituisca regolarmente un prodotto della PM il collaboratore lascerà al cliente finale la scelta tra la sostituzione, un buono o il risarcimento del prezzo d'acquisto pagato.
4.6 Se un collaboratore dovesse ricevere merce difettata, la PM ne garantisce la sostituzione alle condizioni riportate qui di seguito. Il collaboratore è obbligato a controllare la merce all'atto del ricevimento se questo è possibile senza aprire la confezione originale (ad es. per riscontrare danni dovuti al trasporto o una spedizione non corretta) e a sporgere reclamo scritto presso PM entro 8 giorni (data di arrivo presso la PM). La merce difettata deve essere rispedita alla PM al più tardi entro 14 giorni (data di arrivo presso la PM) dal ricevimento, con una copia della relativa fattura. Il ritiro di merce in perfette condizioni e nell'imballo originale da parte della PM è possibile solo in caso di recesso dal contratto (cfr. sopra, art. 2.3) e al termine del rapporto di collaborazione (cfr. sotto, art 7.4).
4.7 Prima della spedizione di prodotti ne deve essere stato garantito o già effettuato il pagamento. Questo può avvenire a mezzo Postfinance Debit Direct, procedura di addebito della banca, addebito su carta di credito, spedizione contrassegno o in contanti e Maestro al ritiro. Tutti gli ordini del collaboratore vengono evasi ai prezzi del listino della PM in vigore al momento in cui sono stati emessi e consultabili su pm-international.ch (area riservata). I prezzi si intendono generalmente comprensivi di imposta sul valore aggiunto e al netto delle spese di affrancatura e trasporto.
4.8 Per determinate prestazioni la PM richiede contributi alle spese (ad esempio - senza pretesa di completezza: una partecipazione alle spese di spedizione, una tassa per la spedizione in contrassegno, un supplemento per quantità minime, mancato ritiro delle spedizione). Tipologia e ammontare dei suddetti contributi sono disciplinati nel foglio informativo attualmente in vigore "Quadro generale dei costi". La PM è autorizzata a detrarre tali costi e altri crediti avanzati nei confronti del collaboratore dai compensi a lui spettanti.
4.9 I prodotti della PM vengono sottoposti ad un severo controllo della qualità e dei requisiti prescritti dalla legge. Per tale motivo tutte le affermazioni del collaboratore relative alla PM e ai prodotti della PM devono essere in linea con le indicazioni della PM; in particolare con il catalogo prodotti, con le etichette degli stessi e con tutte le altre informazioni sul prodotto. Per nessun motivo il collaboratore deve attribuire ai prodotti della PM un effetto terapeutico o curativo. Non è ammesso apportare modifiche ai prodotti della PM o ai relativi imballi. È ammessa l'applicazione sugli imballi di etichette autoadesive con l'indirizzo del collaboratore a patto che non vengano così coperte frasi pubblicitarie o informazioni sul prodotto.
4.10 La PM è proprietaria del nome dell'azienda e di quello dei prodotti nonché di tutti gli altri diritti dei beni immateriali legati alla denominazione "PM". Il nome aziendale della PM, i suoi marchi, i loghi, le fotografie, gli slogan e le definizioni dei prodotti possono essere utilizzate dal collaboratore solo per la vendita diretta di prodotti PM agli acquirenti finali. Non è consentito il loro utilizzo per azioni pubblicitarie che si rivolgano a un numero imprecisato di destinatari (in particolare promozione pubblica sulla stampa, a mezzo di volantini, via internet o altri mezzi di informazione). Il collaboratore può produrre proprio materiale pubblicitario per i prodotti PM soltanto previa approvazione scritta da parte della PM stessa. Anche il collegamento tramite link di un sito web individuale del collaboratore al sito web della PM nonché a quelli creati dalla PM per i collaboratori necessita dell’autorizzazione scritta della PM. Nel fare pubblicità per la PM e nel commercializzare i prodotti della PM il collaboratore utilizzerà solamente le informazioni sui prodotti, i materiali e i supporti di vendita fornitigli dalla PM.
4.11 Il collaboratore s’impegna a non dirottare altri collaboratori, fornitori o clienti della PM su se stesso o su terzi, e a non sostenere terzi in questo tipo di operazione. Questo divieto di accaparramento della clientela resta valido per un anno anche dopo l’estinzione del presente accordo.Il collaboratore ha il diritto di svolgere attività con altre società di vendita diretta a condizione che i loro prodotti non siano in concorrenza con quelli della PM. Il collaboratore ha l'obbligo di mantenere qualsiasi attività autorizzata per altra ditta concorrente completamente separata dalla sua attività per la PM e con i prodotti della PM. Non deve fare menzione della sua attività per PM e del suo status di collaboratore della PM né offrire le merci e i servizi dell'altra azienda assieme ai prodotti della PM né indurre in qualsiasi forma altri collaboratori della PM ad acquistare merci o servizi dell'altra azienda oppure a svolgere essi stessi un'attività per l'altra ditta, parallelamente a quella per PM o al posto di quella.
Diritto del collaboratore al compenso
5.1. Il partner commerciale acquista tutti i prodotti PM a prezzi scontati corrispondenti al listino in vigore. Inoltre per la sua attività di sponsor il collaboratore ha diritto a un compenso determinato dal piano di marketing PM in vigore. Il successo della collaborazione con la PM dipende esclusivamente dalla prestazione del collaboratore e più precisamente dai suoi sforzi e dall'impegno profuso nelle attività di vendita. La mera acquisizione di collaboratori non dà diritto a compenso alcuno.
5.2 La PM conteggia i compensi mensilmente. Il conteggio comprenderà anche gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto qualora il collaboratore abbia precedentemente inoltrato alla PM per iscritto l'attestato di autorizzazione allo scarico della medesima. Il conteggio viene inviato per e-mail. Il pagamento del compenso avviene al più tardi alla fine del mese successivo. Se dal conteggio mensile dovesse risultare una somma inferiore a 10 CHF netti questa verrà riportata nel conteggio relativo al periodo successivo.
Protezione di linea
6.1 Principio fondamentale della PM è l’osservanza e la tutela della linea di sponsoring. Un collaboratore che è receduto dal contratto o che nella fase di “estinzione” (almeno 12 mesi senza fatturato personale) venga mantenuto come collaboratore inattivo, potrà essere nuovamente registrato come collaboratore soltanto dopo l'accettazione da parte della PM di una nuova richiesta. Nel caso dalla rescissione o dall’estinzione non siano trascorsi più di 12 mesi, egli potrà essere reintrodotto nella sua struttura originaria. Un collaboratore che abbia trascorso oltre 12 mesi senza alcun fatturato personale e che avanzi una nuova richiesta di assunzione sarà registrato indipendentemente dalla struttura.
6.2 I coniugi possono avere ciascuno per proprio conto un numero come collaboratore. Al riguardo deve essere garantito che esclusivamente uno dei coniugi venga registrato come linea diretta (prima linea) dell’altro coniuge. I figli, dotati di capacità negoziale, possono essere registrati (all’interno dell’organizzazione dei loro genitori) esclusivamente nella prima linea dei loro genitori o di un genitore. I fratelli, i genitori, i nonni e i nipoti possono essere registrati esclusivamente nella prima linea.
Termine o cambio della collaborazione
7.1 Il collaboratore ha in ogni momento il diritto di recedere dal contratto per iscritto senza indicarne i motivi e senza attenersi ad alcun termine. La PM ha la facoltà di rescindere il contratto per giusta causa con effetto immediato in qualsiasi momento e senza rispettare alcun termine. Si considerano segnatamente motivi di giusta causa la violazione da parte del collaboratore degli obblighi statuiti dalle presenti CGC, danni all'immagine della PM o dei collaboratori, comportamento illecito da parte del collaboratore, dichiarazioni non veritiere nei confronti della PM, indicazioni false o ingannevoli relative al piano di marketing o alle possibilità di guadagno.
7.2 In caso di estinzione per morte il rapporto di collaborazione può essere trasferito a un erede qualora il trasferimento sia richiesto per iscritto all'unanimità da tutti gli altri eredi, se il beneficiario risponde ai requisiti previsti dalle presenti CGC della PM per l'espletamento della collaborazione e le accetta nella versione correntemente in vigore.
7.3 Se il collaboratore è una società di persone o una persona giuridica, i seguenti eventi che direttamente o indirettamente comportano il cambio del collaboratore dovranno essere comunicati per iscritto alla PM 30 giorni prima della loro attuazione: cambio della persona responsabile (fornendo le generalità complete della nuova persona responsabile), cambio di un socio (fornendo le generalità complete del nuovo socio), qualsiasi modifica nei rapporti di partecipazione diretti o indiretti (fornendo le generalità complete delle persone che assumono una partecipazione direttamente o indirettamente); entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione di un evento imminente la PM comunica al collaboratore se ed eventualmente a quali condizioni il rapporto di collaborazione con le modifiche segnalate può essere continuato.
7.4 Al termine del rapporto contrattuale il collaboratore uscente può restituire quei prodotti con confezione non aperta e rivendibili acquistati entro i tre (3) mesi precedenti la rescissione, con rimborso del prezzo di acquisto decurtato di un importo di lavorazione del prodotto da restituire pari al 10% del prezzo di acquisto pagato dal collaboratore. La produzione della prova d'acquisto è a carico del collaboratore.
Disposizioni finali / modifiche
8.1 Qualora la PM in isolati casi rinunci all'esercizio di determinati diritti previsti dal contratto di collaborazione o alla rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali previsti dallo stesso, ciò non può essere tuttavia interpretato come rinuncia della PM al diritto di esigere il pieno rispetto del contratto di collaborazione. La dichiarazione di rinuncia da parte della PM necessita di forma scritta.
8.2 Al rapporto contrattuale si applica il diritto sostanziale svizzero con esclusione del diritto internazionale. Foro esclusivo è Thayngen SH.
8.3 La forma scritta concordata contrattualmente viene rispettata anche con l’invio di fax o di mail.
8.4 Eventuali modifiche delle presenti Condizioni generali di contratto e fornitura e di tutti i documenti facenti parte integrante del contratto di collaborazione vengono stilate 30 giorni prima della loro entrata in vigore presso la sede della PM-International AG (Svizzera) e pubblicate sulla homepage. Esse sono considerate accettate se il collaboratore non risolve il contratto per la data dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate.
8.5 Nella mia veste di collaboratore e/o responsabile del collaboratore sono d’accordo che la PM assuma informazioni sulla mia solvibilità come collaboratore e/o responsabile del collaboratore. Sono d’accordo che i dati relativi alla mia persona vengano rilevati, memorizzati, elaborati e utilizzati in modo automatico dalla PM nella misura in cui ciò sia necessario alla collaborazione, come pure che vengano trasmessi per l'elaborazione anche all'estero - anche in quegli stati che non dispongono di un'equivalente protezione dei dati personali - al fine dell'esecuzione del contratto di collaborazione.
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